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S T A T U T O  

articoli 1-11
articoli 12-22

  Lo statuto consta di 33 articoli. Per non appesantire le pagine, lo presento diviso in tre parti.

ARTICOLI 23-33 

 

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

 

L’esercizio sociale della Federazione Italiana Professionisti della Danza va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre d’ogni anno.

Annualmente il Segretario Generale predispone un conto consuntivo delle entrate e delle spese e un bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, rispettivamente entro il 30 Aprile d’ogni anno, il primo, ed il 31 Dicembre d’ogni anno, il secondo, corredati dalla relazione del Collegio del Revisori dei Conti.

 

 

Art. 24 - Atti ufficiali della F.I.P.D. e documenti informativi

 

I verbali di tutte le riunioni degli Organi dell’Associazione, sia statutari sia non, costituiscono atti ufficiali, devono essere conservati nel "libro-verbali" a cura del Segretario Generale.

I libri contabili, il libro-verbali e gli altri atti e documenti dell’Associazione sono custoditi nei locali della sede sociale sotto la responsabilità del Segretario Generale.

 

 

 

 

Art. 25 – World Dance & Dance Sport Council

 

Essendo membro italiano aderente al W.D. & D.S.C. in Londra, l’Associazione, ha il diritto-dovere di detenere costantemente, copia aggiornata dello Statuto e dei Regolamenti di quest’organo per essere costantemente a conoscenza ed in linea con la sua ipostazione sociale e professionale.

 

 

Art. 26 - Consiglio Italiano di Danza Sportiva (C.I.D.S.) od Official Board (O.B.)

 

Tra la Federazione Italiana Professionisti della Danza e l’Associazione Nazionale Maestri di Ballo, quali uniche due federazioni professionistiche italiane riconosciute al W.D.D.S.C., è costituito un ufficio di rappresentanza denominato "Consiglio Italiano di Danza Sportiva" (C.I.D.S.) od Official Board (O.B.), avente lo scopo di rappresentare ambedue le Associazioni presso il WD & DSC.

Il C.I.D.S. opera secondo il proprio Statuto e Regolamento.

 

 

Art. 27 - Soci onorari

 

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario dell’Associazione a coloro, soci effettivi e non, che avranno dimostrato alte doti d’idoneità, maestria e talento o che si siano resi meritevoli di stima e riconoscenza per opere e servigi resi all’Associazione e al ballo in genere, sia in campo nazionale sia internazionale.

Il socio effettivo, divenuto socio onorario, ha gli stessi diritti e doveri del socio effettivo, con esclusione del versamento della quota sociale.

 

 

Art. 28 - Regolamento Generale

 

Il Consiglio Direttivo emanerà, entro trenta giorni dall’approvazione del presente Statuto, il Regolamento Generale dell’Associazione.

Nel Regolamento Generale saranno stabiliti tutti gli specifici criteri che dovranno essere seguiti per:

Convocazione delle Assemblee;

Convocazione degli Organi dell’Associazione;

Nomine degli Organi Sociali, dei membri in rappresentanza e di chi altri necessario;

Elezioni assembleari;

Riunioni e deliberazioni degli Organi Sociali;

Riscossione delle quote sociali, delle quote d’iscrizione e delle tasse d’esame;

Procedure per l’attribuzione della qualifica di Socio Onorario;

Procedure per il ricorso al Collegio dei Probiviri e funzionamento dello stesso;

Procedure per la determinazione e l’ottenimento del rimborso spese e del compenso;

Modifiche di Statuto;

Quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione sia nei confronti di se stessa, che dei Soci, che dei terzi.

 

 

Art. 29 - Regolamento Tecnico

 

Il Consiglio Direttivo emanerà, entro trenta giorni dall’approvazione del presente Statuto, il Regolamento Tecnico, concernente gli aspetti tecnici e d’esecuzione del ballo, nonché i programmi ufficiali cui ogni socio dovrà attenersi nell’esercizio della professione.

In particolare, il Regolamento Tecnico tratterà dei seguenti argomenti:

Determinazione e svolgimento delle prove d’esame;

Organizzazione e svolgimento dei Campionati Professionisti;

Individuazione del collegio giudicante in gara;

Individuazione e determinazione dei compiti del Direttore di Gara e dei suoi collaboratori;

Individuazione e determinazione dei compiti del Verbalizzatore;

Individuazione e determinazione dei compiti del Presidente di Giuria;

Individuazione e determinazione dei compiti del Commissario di Pista;

Limitazione alla facoltà di far parte dei collegi giudicanti in gara;

Limitazione alla facoltà di assumere in gara la qualifica di Direttore di Gara, Presentatore, DJ, Verbalizatore, Commissario di pista, Direttore di Giuria;

Procedure per l’attribuzione della qualifica di Maestro di Ballo prescindendo dal superamento del relativo esame;

Quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione sia nei confronti di se stessa, che dei Soci, che dei terzi.

 

 

Art. 30 - Modifiche di Statuto

 

Il presente Statuto, può in ogni momento essere modificato, dall’Assemblea dei soci per proposta pervenuta alla sede dell’Associazione con raccomandata a/r entro il primo trimestre d’ogni anno e votata dall’Assemblea stessa con voto che esprima il parere favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.

Per modificare gli art. 1 e 3 del presente Statuto, considerati fondamentali, sarà necessario il parere favorevole di almeno i ¾ dei soci presenti all’Assemblea.

Le modifiche di Statuto, deliberate in base al dettato dei commi I e II del presente articolo, entreranno in vigore soltanto dopo l’approvazione dell’Autorità governativa vigilante.

 

 

Art. 31 - Scioglimento dell’Associazione

 

Lo scioglimento della F.I.P.D. può avvenire con delibera dell’Assemblea che esprima il parere favorevole di almeno i ¾ dei soci presenti, oppure per esaurimento del termine.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale eventualmente residuato sarà devoluto con delibera dell’Assemblea, per proposta del Consiglio Direttivo, sentito l’organismo di controllo istituito ai sensi della Legge 662/96.

 

 

 

 

Art. 32 - Dispute e controversie

 

Per ogni disputa o controversia avente ad oggetto le norme stabilite dal presente Statuto, nel Regolamento Generale o Tecnico o deliberate dal Consiglio Direttivo e quant’altro di provenienza dell’Associazione, una volta infruttuosamente tentata la via della conciliazione da parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, dovrà ricorrersi al giudizio arbitrale di un collegio formato da tre arbitri, di cui due nominati dall’attore e dal convenuto e un terzo nominato dagli altri due così come sopra individuati; in difetto d’esecuzione di questa procedura, il Collegio Arbitrale potrà essere nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della F.I.P.D., adito da una delle parti del giudizio.

Nel caso, nonostante il giudizio arbitrale, risulti comunque necessario adire l’Autorità Giudiziaria, essa si identifica sin d’ora in quella della circoscrizione del Tribunale nella cui competenza territoriale ricade la sede dell’Associazione.

 

 

Art. 33 - Norme integrative

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari della Repubblica Italiana. 

FINE

 
 

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