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Lo statuto consta di 33
articoli. Per non appesantire le pagine, lo presento diviso in
tre parti.
ARTICOLI
23-33
Art.
23 - Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio
sociale della Federazione Italiana Professionisti della Danza
va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre d’ogni anno.
Annualmente
il Segretario Generale predispone un conto consuntivo delle
entrate e delle spese e un bilancio preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea, rispettivamente entro il
30 Aprile d’ogni anno, il primo, ed il 31 Dicembre d’ogni
anno, il secondo, corredati dalla relazione del Collegio del
Revisori dei Conti.
Art.
24 - Atti ufficiali della F.I.P.D. e documenti informativi
I
verbali di tutte le riunioni degli Organi dell’Associazione,
sia statutari sia non, costituiscono atti ufficiali, devono
essere conservati nel "libro-verbali" a cura del
Segretario Generale.
I
libri contabili, il libro-verbali e gli altri atti e documenti
dell’Associazione sono custoditi nei locali della sede
sociale sotto la responsabilità del Segretario Generale.
Art.
25 – World Dance & Dance Sport Council
Essendo
membro italiano aderente al W.D. & D.S.C. in Londra,
l’Associazione, ha il diritto-dovere di detenere
costantemente, copia aggiornata dello Statuto e dei
Regolamenti di quest’organo per essere costantemente a
conoscenza ed in linea con la sua ipostazione sociale e
professionale.
Art.
26 - Consiglio Italiano di Danza Sportiva (C.I.D.S.) od
Official Board (O.B.)
Tra
la Federazione Italiana Professionisti della Danza e
l’Associazione Nazionale Maestri di Ballo, quali uniche due
federazioni professionistiche italiane riconosciute al
W.D.D.S.C., è costituito un ufficio di rappresentanza
denominato "Consiglio Italiano di Danza Sportiva" (C.I.D.S.)
od Official Board (O.B.), avente lo scopo di rappresentare
ambedue le Associazioni presso il WD & DSC.
Il
C.I.D.S. opera secondo il proprio Statuto e Regolamento.
Art.
27 - Soci onorari
Il
Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio
onorario dell’Associazione a coloro, soci effettivi e non,
che avranno dimostrato alte doti d’idoneità, maestria e
talento o che si siano resi meritevoli di stima e riconoscenza
per opere e servigi resi all’Associazione e al ballo in
genere, sia in campo nazionale sia internazionale.
Il
socio effettivo, divenuto socio onorario, ha gli stessi
diritti e doveri del socio effettivo, con esclusione del
versamento della quota sociale.
Art.
28 - Regolamento Generale
Il
Consiglio Direttivo emanerà, entro trenta giorni
dall’approvazione del presente Statuto, il Regolamento
Generale dell’Associazione.
Nel
Regolamento Generale saranno stabiliti tutti gli specifici
criteri che dovranno essere seguiti per:
Convocazione
delle Assemblee;
Convocazione
degli Organi dell’Associazione;
Nomine
degli Organi Sociali, dei membri in rappresentanza e di chi
altri necessario;
Elezioni
assembleari;
Riunioni
e deliberazioni degli Organi Sociali;
Riscossione
delle quote sociali, delle quote d’iscrizione e delle tasse
d’esame;
Procedure
per l’attribuzione della qualifica di Socio Onorario;
Procedure
per il ricorso al Collegio dei Probiviri e funzionamento dello
stesso;
Procedure
per la determinazione e l’ottenimento del rimborso spese e
del compenso;
Modifiche
di Statuto;
Quant’altro
necessario per il buon funzionamento dell’Associazione sia
nei confronti di se stessa, che dei Soci, che dei terzi.
Art.
29 - Regolamento Tecnico
Il
Consiglio Direttivo emanerà, entro trenta giorni
dall’approvazione del presente Statuto, il Regolamento
Tecnico, concernente gli aspetti tecnici e d’esecuzione del
ballo, nonché i programmi ufficiali cui ogni socio dovrà
attenersi nell’esercizio della professione.
In
particolare, il Regolamento Tecnico tratterà dei seguenti
argomenti:
Determinazione
e svolgimento delle prove d’esame;
Organizzazione
e svolgimento dei Campionati Professionisti;
Individuazione
del collegio giudicante in gara;
Individuazione
e determinazione dei compiti del Direttore di Gara e dei suoi
collaboratori;
Individuazione
e determinazione dei compiti del Verbalizzatore;
Individuazione
e determinazione dei compiti del Presidente di Giuria;
Individuazione
e determinazione dei compiti del Commissario di Pista;
Limitazione
alla facoltà di far parte dei collegi giudicanti in gara;
Limitazione
alla facoltà di assumere in gara la qualifica di Direttore di
Gara, Presentatore, DJ, Verbalizatore, Commissario di pista,
Direttore di Giuria;
Procedure
per l’attribuzione della qualifica di Maestro di Ballo
prescindendo dal superamento del relativo esame;
Quant’altro
necessario per il buon funzionamento dell’Associazione sia
nei confronti di se stessa, che dei Soci, che dei terzi.
Art.
30 - Modifiche di Statuto
Il
presente Statuto, può in ogni momento essere modificato,
dall’Assemblea dei soci per proposta pervenuta alla sede
dell’Associazione con raccomandata a/r entro il primo
trimestre d’ogni anno e votata dall’Assemblea stessa con
voto che esprima il parere favorevole di almeno 2/3 dei soci
presenti.
Per
modificare gli art. 1 e 3 del presente Statuto, considerati
fondamentali, sarà necessario il parere favorevole di almeno
i ¾ dei soci presenti all’Assemblea.
Le
modifiche di Statuto, deliberate in base al dettato dei commi
I e II del presente articolo, entreranno in vigore soltanto
dopo l’approvazione dell’Autorità governativa vigilante.
Art.
31 - Scioglimento dell’Associazione
Lo
scioglimento della F.I.P.D. può avvenire con delibera
dell’Assemblea che esprima il parere favorevole di almeno i
¾ dei soci presenti, oppure per esaurimento del termine.
In
caso di scioglimento il patrimonio sociale eventualmente
residuato sarà devoluto con delibera dell’Assemblea, per
proposta del Consiglio Direttivo, sentito l’organismo di
controllo istituito ai sensi della Legge 662/96.
Art.
32 - Dispute e controversie
Per
ogni disputa o controversia avente ad oggetto le norme
stabilite dal presente Statuto, nel Regolamento Generale o
Tecnico o deliberate dal Consiglio Direttivo e quant’altro
di provenienza dell’Associazione, una volta infruttuosamente
tentata la via della conciliazione da parte del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Probiviri, dovrà ricorrersi al
giudizio arbitrale di un collegio formato da tre arbitri, di
cui due nominati dall’attore e dal convenuto e un terzo
nominato dagli altri due così come sopra individuati; in
difetto d’esecuzione di questa procedura, il Collegio
Arbitrale potrà essere nominato dal Presidente del Tribunale
nella cui circoscrizione ricade la sede della F.I.P.D., adito
da una delle parti del giudizio.
Nel
caso, nonostante il giudizio arbitrale, risulti comunque
necessario adire l’Autorità Giudiziaria, essa si identifica
sin d’ora in quella della circoscrizione del Tribunale nella
cui competenza territoriale ricade la sede
dell’Associazione.
Art.
33 - Norme integrative
Per
tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto
si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari della
Repubblica Italiana.
FINE
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