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S T A T U T O  

articoli 1-11
articoli 23-33

  Lo statuto consta di 33 articoli. Per non appesantire le pagine, lo presento diviso in tre parti.

ARTICOLI 12-22

 

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri

 

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri della F.I.P.D., nominati dal Consiglio Direttivo, tra i soci di provata esperienza e capacità; il Collegio dura in carica fino ad esaurimento del mandato del Consiglio Direttivo e per richiesta del socio che ad esso ricorre secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.

Il Collegio dei Probiviri, ha il compito di dirimere le controversie sorte tra i soci, o tra i soci e l’Associazione, per motivi attinenti al contenuto del presente Statuto o del Regolamento Generale o d’altri regolamenti F.I.P.D. e comunque per motivi attinenti l’esercizio della professione.

 

 

Art. 13 - Vacanza improvvisa di una carica sociale

 

Nel momento in cui il Presidente, il Vicepresidente Vicario o il Segretario Generale venissero a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, il Consiglio Direttivo provvederà nella persona del Presidente pro-tempore alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per procedere all’elezione del socio in sostituzione; l’Assemblea straordinaria come sopra descritta dovrà riunirsi entro sessanta giorni dalla pervenuta notizia al Consiglio Direttivo dell’evento occorso.

Nel momento in cui venga a mancare il Secondo Vicepresidente per espulsione, dimissioni o decesso si procederà alla sua sostituzione secondo la procedura prevista per la nomina ex art. 9 di questo Statuto.

Nel caso venga a mancare un Consigliere, per espulsione, dimissioni o decesso, si procederà alla sua sostituzione con il socio che abbia ottenuto alle precedenti elezioni, il maggior numero di suffragi dopo l’ultimo eletto; in caso d’esaurimento della graduatoria si procederà alla convocazione dell’Assemblea straordinaria nei termini e secondo quanto previsto dal comma I di questo articolo.

In caso di sostituzione di uno degli appartenenti al Consiglio di Presidenza nel Consiglio Direttivo, questi sarà automaticamente sostituito dal nuovo membro.

Nel caso, venga a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, un membro del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione in base a quanto previsto da questo Statuto per le relative nomine negli art. 11 e 12.

 

 

 

 

Art. 14 - Iscrizioni alla F.I.P.D.

 

Possono entrare a far parte dell’Associazione in veste di socio effettivo tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e che abbiano superato con successo l’esame per l’ottenimento della qualifica professionale di maestro di ballo secondo il modo e salvo le eccezioni previste dal Regolamento Tecnico, senza pregiudizio di razza, sesso, religione, credo politico e condizione sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà, a proprio insindacabile giudizio, respingere la domanda d’iscrizione all’Associazione con provvedimento non motivato.

Tutti i soci F.I.P.D., sia effettivi sia onorari, sono tenuti a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento Generale, quello Tecnico e gli altri Regolamenti e quant’altro deliberato dagli Organi sociali.

 

 

Art. 15 – Esami

 

La qualifica di maestro di ballo si ottiene dopo aver superato una prova d’esame, a libera scelta, tra quelle previste dal Regolamento Tecnico, secondo il modo in esso indicate e con le eccezioni da esso previste.

Con il superamento di questa prova, l’aspirante professionista, assumerà la qualifica di maestro di ballo nella specialità prescelta, ed entrerà a far parte dell’Associazione in qualità di socio effettivo.

Di norma gli esami si svolgono presso la sede sociale secondo un calendario fissato dal Consiglio di Presidenza; potranno essere autorizzate dal Consiglio di Presidenza sessioni straordinarie e sedi decentrate secondo le norme previste dal Regolamento Tecnico.

 

 

Art. 16 - Quote d’iscrizione, tasse d’esami e quote sociali

 

All’atto dell’iscrizione all’Associazione il neo-socio dovrà versare la quota d’iscrizione, la tassa d’esame e la quota sociale annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e con modo indicato nel Regolamento Generale.

Tutti i soci F.I.P.D. sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua nella misura e secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota sociale costituisce giusta causa di diffida ed, eventualmente, d’espulsione art. 18, lett. a) e lett. c) n.5 di questo Statuto.

 

 

Art. 17 - Dimissioni e riammissioni del socio

 

La qualifica di socio effettivo si perde per dimissione inviata al Presidente a mezzo raccomandata a/r.

Il socio dimissionario potrà essere riammesso per richiesta in seno all’Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 18 - Sanzioni disciplinari e riammissioni del socio

 

Le sanzioni disciplinari a carico del socio sono comminate dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal Regolamento Generale e sono:

Diffida;

Diffida per pubblicità ingannevole, intendendosi come tale anche quella del socio che si attribuisce titoli non acquisiti o acquisiti da altri;

Espulsione motivata per:

Gravi motivi comportamentali in contrasto con lo Statuto e il Regolamento Generale o quant’altro deliberato dall’Associazione o con le norme dello stato che regolano le associazioni.

Attività palesemente contraria agli interessi dell’Associazione.

Comportamento immorale penalmente sancito.

Perdita dei diritti civili.

Comportamento che giustifichi la comminazione di una terza diffida, in capo al soggetto, che già ne ha ricevute due ex lett. a) e b) di questo articolo.

Il socio espulso in base al combinato disposto degli art. 16, III e 18, lett. c), n.5 può essere, per richiesta, riammesso nell’Associazione, previo pagamento delle quote sociali non versate e con parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo.

Eccettuata questa ipotesi, il socio espulso in base al dettato dell’art. 8 lett. c) può essere riammesso per richiesta nell’Associazione con delibera motivata dello stesso organo il quale ha emesso la delibera definitiva d’espulsione.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo, che comminano le sanzioni previste dal presente articolo, il socio, può inviare con lettera raccomandata a/r, proprie delucidazioni e deduzioni al Consiglio Direttivo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r comunicante la sanzione comminata, e il Consiglio Direttivo dovrà riprendere in esame la sanzione comminata alla luce di quanto espresso dal socio nel corso della prima riunione successiva al ricevimento della raccomandata a/r.

In caso la sanzione comminata secondo il dettato del comma precedente sia l’espulsione, il socio espulso potrà ricorrere all’Assemblea Generale dei Soci entro i trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento ed essa, nel corso della prima seduta successiva, esaminerà il ricorso del socio deliberando a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

 

 

Art. 19 - Iscrizioni ad altre Associazioni

 

Il socio della F.I.P.D., potrà iscriversi anche ad altre Associazioni di professionisti, italiane ed estere, del ballo e della danza, previo nulla osta del Consiglio Direttivo dell’Associazione e potrà assumere in esse cariche sociali solo dopo aver ottenuto espresso e specifico consenso dello stesso Consiglio Direttivo.

In ogni caso, l’iscrizione contemporanea di più associazioni ex comma I di questo articolo dovrà conformarsi allo spirito delle lettere a), b) e g) dell’art. 3 del presente Statuto.

 

 

Art. 20 - Proprietà dell’Associazione

 

L’Associazione è titolare di un logo, quale segno d’identità di essa e per il quale gode del diritto di tutela inibitoria, del diritto alla salvaguardia, del diritto alla chiarezza e non confondibile così come tutelato

Dalle norme dello Stato.

 

 

Art. 21 - Patrimonio sociale

 

Il patrimonio sociale della F.I.P.D. è costituito da:

a) I beni mobili immobili di proprietà dell’Associazione

b) Le quote Sociali ordinarie e straordinarie

c) Le quote di partecipazione agli esami d’abilitazione all’insegnamento

d) Le iscrizioni all’Associazione

e) D’ogni altra eventuale entrata

I soci effettivi e onorari, che cessino a qualsiasi titolo di far parte dell’Associazione, non possono in nessun caso vantare diritto alcuno sul patrimonio Sociale.

 

 

Art. 22 - Rimborso spese e compensi

 

Qualsiasi carica, ufficio o incarico a chiunque attribuito dall’Assemblea, dal Presidente pro-tempore o dal Consiglio Direttivo dà diritto all’esecutore di ricevere il rimborso spese e il gettone di presenza o adeguato compenso così come stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e previsto dal Regolamento

Generale.  

 

continua

 
 

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