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Lo statuto consta di 33
articoli. Per non appesantire le pagine, lo presento diviso in
tre parti.
ARTICOLI
12-22
Art.
12 - Il Collegio dei Probiviri
Il
Collegio dei Probiviri è formato da tre membri della F.I.P.D.,
nominati dal Consiglio Direttivo, tra i soci di provata
esperienza e capacità; il Collegio dura in carica fino ad
esaurimento del mandato del Consiglio Direttivo e per
richiesta del socio che ad esso ricorre secondo quanto
stabilito dal Regolamento Generale.
Il
Collegio dei Probiviri, ha il compito di dirimere le
controversie sorte tra i soci, o tra i soci e
l’Associazione, per motivi attinenti al contenuto del
presente Statuto o del Regolamento Generale o d’altri
regolamenti F.I.P.D. e comunque per motivi attinenti
l’esercizio della professione.
Art.
13 - Vacanza improvvisa di una carica sociale
Nel
momento in cui il Presidente, il Vicepresidente Vicario o il
Segretario Generale venissero a mancare per espulsione,
dimissioni o decesso, il Consiglio Direttivo provvederà nella
persona del Presidente pro-tempore alla convocazione
dell’Assemblea straordinaria per procedere all’elezione
del socio in sostituzione; l’Assemblea straordinaria come
sopra descritta dovrà riunirsi entro sessanta giorni dalla
pervenuta notizia al Consiglio Direttivo dell’evento
occorso.
Nel
momento in cui venga a mancare il Secondo Vicepresidente per
espulsione, dimissioni o decesso si procederà alla sua
sostituzione secondo la procedura prevista per la nomina ex
art. 9 di questo Statuto.
Nel
caso venga a mancare un Consigliere, per espulsione,
dimissioni o decesso, si procederà alla sua sostituzione con
il socio che abbia ottenuto alle precedenti elezioni, il
maggior numero di suffragi dopo l’ultimo eletto; in caso
d’esaurimento della graduatoria si procederà alla
convocazione dell’Assemblea straordinaria nei termini e
secondo quanto previsto dal comma I di questo articolo.
In
caso di sostituzione di uno degli appartenenti al Consiglio di
Presidenza nel Consiglio Direttivo, questi sarà
automaticamente sostituito dal nuovo membro.
Nel
caso, venga a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, un
membro del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei
Probiviri, il Consiglio Direttivo provvederà alla
sostituzione in base a quanto previsto da questo Statuto per
le relative nomine negli art. 11 e 12.
Art.
14 - Iscrizioni alla F.I.P.D.
Possono
entrare a far parte dell’Associazione in veste di socio
effettivo tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo
anno d’età e che abbiano superato con successo l’esame
per l’ottenimento della qualifica professionale di maestro
di ballo secondo il modo e salvo le eccezioni previste dal
Regolamento Tecnico, senza pregiudizio di razza, sesso,
religione, credo politico e condizione sociale.
Il
Consiglio Direttivo potrà, a proprio insindacabile giudizio,
respingere la domanda d’iscrizione all’Associazione con
provvedimento non motivato.
Tutti
i soci F.I.P.D., sia effettivi sia onorari, sono tenuti a
rispettare lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento
Generale, quello Tecnico e gli altri Regolamenti e
quant’altro deliberato dagli Organi sociali.
Art.
15 – Esami
La
qualifica di maestro di ballo si ottiene dopo aver superato
una prova d’esame, a libera scelta, tra quelle previste dal
Regolamento Tecnico, secondo il modo in esso indicate e con le
eccezioni da esso previste.
Con
il superamento di questa prova, l’aspirante professionista,
assumerà la qualifica di maestro di ballo nella specialità
prescelta, ed entrerà a far parte dell’Associazione in
qualità di socio effettivo.
Di
norma gli esami si svolgono presso la sede sociale secondo un
calendario fissato dal Consiglio di Presidenza; potranno
essere autorizzate dal Consiglio di Presidenza sessioni
straordinarie e sedi decentrate secondo le norme previste dal
Regolamento Tecnico.
Art.
16 - Quote d’iscrizione, tasse d’esami e quote sociali
All’atto
dell’iscrizione all’Associazione il neo-socio dovrà
versare la quota d’iscrizione, la tassa d’esame e la quota
sociale annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e
con modo indicato nel Regolamento Generale.
Tutti
i soci F.I.P.D. sono tenuti al pagamento di una quota sociale
annua nella misura e secondo le norme stabilite dal Consiglio
Direttivo.
Il
mancato versamento della quota sociale costituisce giusta
causa di diffida ed, eventualmente, d’espulsione art. 18,
lett. a) e lett. c) n.5 di questo Statuto.
Art.
17 - Dimissioni e riammissioni del socio
La
qualifica di socio effettivo si perde per dimissione inviata
al Presidente a mezzo raccomandata a/r.
Il
socio dimissionario potrà essere riammesso per richiesta in
seno all’Associazione, previo parere favorevole del
Consiglio Direttivo.
Art.
18 - Sanzioni disciplinari e riammissioni del socio
Le
sanzioni disciplinari a carico del socio sono comminate dal
Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal Regolamento
Generale e sono:
Diffida;
Diffida
per pubblicità ingannevole, intendendosi come tale anche
quella del socio che si attribuisce titoli non acquisiti o
acquisiti da altri;
Espulsione
motivata per:
Gravi
motivi comportamentali in contrasto con lo Statuto e il
Regolamento Generale o quant’altro deliberato
dall’Associazione o con le norme dello stato che regolano le
associazioni.
Attività
palesemente contraria agli interessi dell’Associazione.
Comportamento
immorale penalmente sancito.
Perdita
dei diritti civili.
Comportamento
che giustifichi la comminazione di una terza diffida, in capo
al soggetto, che già ne ha ricevute due ex lett. a) e b) di
questo articolo.
Il
socio espulso in base al combinato disposto degli art. 16, III
e 18, lett. c), n.5 può essere, per richiesta, riammesso
nell’Associazione, previo pagamento delle quote sociali non
versate e con parere favorevole espresso dal Consiglio
Direttivo.
Eccettuata
questa ipotesi, il socio espulso in base al dettato
dell’art. 8 lett. c) può essere riammesso per richiesta
nell’Associazione con delibera motivata dello stesso organo
il quale ha emesso la delibera definitiva d’espulsione.
Avverso
le decisioni del Consiglio Direttivo, che comminano le
sanzioni previste dal presente articolo, il socio, può
inviare con lettera raccomandata a/r, proprie delucidazioni e
deduzioni al Consiglio Direttivo stesso entro 15 giorni dal
ricevimento della raccomandata a/r comunicante la sanzione
comminata, e il Consiglio Direttivo dovrà riprendere in esame
la sanzione comminata alla luce di quanto espresso dal socio
nel corso della prima riunione successiva al ricevimento della
raccomandata a/r.
In
caso la sanzione comminata secondo il dettato del comma
precedente sia l’espulsione, il socio espulso potrà
ricorrere all’Assemblea Generale dei Soci entro i trenta
giorni successivi alla notifica del provvedimento ed essa, nel
corso della prima seduta successiva, esaminerà il ricorso del
socio deliberando a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Art.
19 - Iscrizioni ad altre Associazioni
Il
socio della F.I.P.D., potrà iscriversi anche ad altre
Associazioni di professionisti, italiane ed estere, del ballo
e della danza, previo nulla osta del Consiglio Direttivo
dell’Associazione e potrà assumere in esse cariche sociali
solo dopo aver ottenuto espresso e specifico consenso dello
stesso Consiglio Direttivo.
In
ogni caso, l’iscrizione contemporanea di più associazioni
ex comma I di questo articolo dovrà conformarsi allo spirito
delle lettere a), b) e g) dell’art. 3 del presente Statuto.
Art.
20 - Proprietà dell’Associazione
L’Associazione
è titolare di un logo, quale segno d’identità di essa e
per il quale gode del diritto di tutela inibitoria, del
diritto alla salvaguardia, del diritto alla chiarezza e non
confondibile così come tutelato
Dalle
norme dello Stato.
Art.
21 - Patrimonio sociale
Il
patrimonio sociale della F.I.P.D. è costituito da:
a)
I beni mobili immobili di proprietà dell’Associazione
b)
Le quote Sociali ordinarie e straordinarie
c)
Le quote di partecipazione agli esami d’abilitazione
all’insegnamento
d)
Le iscrizioni all’Associazione
e)
D’ogni altra eventuale entrata
I
soci effettivi e onorari, che cessino a qualsiasi titolo di
far parte dell’Associazione, non possono in nessun caso
vantare diritto alcuno sul patrimonio Sociale.
Art.
22 - Rimborso spese e compensi
Qualsiasi
carica, ufficio o incarico a chiunque attribuito
dall’Assemblea, dal Presidente pro-tempore o dal Consiglio
Direttivo dà diritto all’esecutore di ricevere il rimborso
spese e il gettone di presenza o adeguato compenso così come
stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e previsto dal
Regolamento
Generale.
continua
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