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S T A T U T O  

articoli 12-22
articoli 23-33

  Lo statuto consta di 33 articoli. Per non appesantire le pagine, lo presento diviso in tre parti.

ARTICOLI 1-11

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

E’ costituita con atto del notaio Luigi Anderloni di Milano, il 04/12/1951, n. 58303 REP, un’Associazione denominata Federazione Italiana Professionisti della Danza, di seguito nel presente statuto denominata anche "Associazione".

L’Associazione ha carattere apolitico e aconfessionale e costituisce un ente tecnico e morale senza fini di lucro.

L’Associazione, terminerà il 31 Dicembre 2026, e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea, presa secondo il modo stabilito dal Regolamento Generale per le modifiche di Statuto.

 

 

Art. 2 - Sede

La sede legale, direzionale, amministrativa e operativa è posta in Gallarate, nei locali detenuti in locazione siti in Via Nicolò Tommaseo n.5.

Per ciò che concerne le variazioni di sede, la gestione di lei e del personale a lei preposto si rimanda al Regolamento Generale, il quale stabilirà le procedure e fisserà i principi idonei.

 

 

Art. 3 - Scopi e fini

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e incoraggiare la diffusione del ballo, favorendone lo sviluppo in ogni sua forma, sia sociale sia sportiva, ed in particolare:

Promuovere, pubblicizzare e rendere manifesta l’arte del ballo in tutte le sue forme, dal punto di vista sociale e culturale, educativa e fisica;

Promuovere, incoraggiare e facilitare gli scambi d’informazioni e notizie su tutto ciò che concerne il ballo, sia nell’ambito territoriale nazionale sia estero;

Assicurarsi che le regole e le norme dettate dall’Associazione tramite, lo Statuto e il Regolamento Generale e il Regolamento Tecnico, nonché quant’altro stabilito dagli organi di lei siano da tutti applicate e rispettate, a tutela degli interessi comuni di tutti gli associati;

Programmare ed organizzare annualmente, in accordo con il Consiglio Italiano di Danza Sportiva (C.I.D.S.) od Official Board (O.B.) i campionati unificati per professionisti secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico;

Programmare ed organizzare annualmente i campionati per professionisti F.I.P.D., secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico;

mantenere l’affiliazione al World Dance and Dance Sport Council (W.D. & D.S.C.);

Promuovere e incoraggiare i rapporti con le associazioni e le federazioni professionali ed amatoriali nazionali, estere ed internazionali;

Organizzare annualmente corsi d’aggiornamento per professionisti delle varie discipline;

Operare in ogni caso ed in ogni modo, al fine di ottenere il pieno soddisfacimento degli scopi dell’Associazione stessa, così come indicati nel presente Statuto.

 

 

Art. 4 - Organi dell’Associazione

Sono organi della Federazione Italiana Professionisti della Danza:

L’Assemblea;

Il Consiglio Direttivo;

Il Consiglio di Presidenza;

Il Presidente;

Il Vicepresidente Vicario;

Il Secondo Vicepresidente;

Il Segretario Generale;

Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 5 - L’Assemblea

Fanno parte dell’Assemblea i membri effettivi della F.I.P.D. con diritto di parola, voto, intervento e inserimento argomenti all’O.d.G. secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.

Essa è convocata dal Presidente pro-tempore dell’Associazione in forma ordinaria o straordinaria tramite lettera ordinaria, da inviarsi ai Soci almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento, contenente il luogo, il giorno e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione e l’ordine del giorno di lei, secondo il modo previsto dal Regolamento.

L’Assemblea sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci effettivi; in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea sarà ritenuta validamente costituita a prescindere dal numero dei Soci presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con votazione palese salvo quando sia richiesta dal proponente la votazione segreta; non è ammesso il voto per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti, quando ciò sia specificamente richiesto da questo Statuto, o quando si tratti di modifiche allo stesso.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno, una entro il 30 Aprile e una entro il 31 Dicembre., per:

Deliberare sul bilancio preventivo (entro il 31 Dicembre) e sul costo consuntivo (entro il 30 Aprile) dell’Associazione, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Deliberare sulla relazione morale dell’Associazione presentata da uno dei membri del Consiglio Direttivo;

Deliberare su tutti gli argomenti posti all’O.d.G. per richiesta degli organi dell’Associazione o dei soci;

Eleggere il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Segretario Generale, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione quando necessario.

L’Assemblea Straordinaria, convocata dal Presidente pro-tempore dell’Associazione in proprio o per richiesta di 1/3 dei soci effettivi o dei 2/3 del Consiglio Direttivo, ha il compito di deliberare su quanto inserito all’O.d.G. da chi ha richiesto la convocazione e su quant’altro in esso inserito.

I Soci onorari hanno diritto di partecipazione e di parola all’Assemblea, ma non di voto, salvo quando la qualifica di socio onorario sia rivestita da un soggetto già socio effettivo.

 

 

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente pro-tempore dell’Associazione, dal Vicepresidente Vicario, dal Secondo Vicepresidente, dal Segretario Generale nonché dai sei agli 11 consiglieri eletti dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri effettivi sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria, almeno una volta ogni trimestre, e in via straordinaria quando richiesto dal Presidente o da almeno cinque membri del Consiglio Direttivo stesso.

Esso è convocato dal Presidente dell’Associazione tramite lettera raccomandata a/r o telegramma o telefax indicante il luogo, la data e l’ora fissata per la prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno di essa; il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, in seconda convocazione, da fissarsi ad almeno un’ora dalla prima, esso sarà ritenuto validamente costituito a prescindere dal numero dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese, salvo il caso in cui il proponente, la delibera richieda la votazione segreta; si procederà a votazione segreta anche quando il voto riguardi la persona di uno o più soci. In caso di parità, il voto del Presidente stabilirà la maggioranza.

Il Consiglio Direttivo deve:

Stabilire il programma delle attività sociali in relazione ai fini individuati nell’art. 3 del presente Statuto o indicati dall’Assemblea;

Comminare le sanzioni previste dell’art. 18 di questo Statuto;

Decidere sulla riammissione alla F.I.P.D. dei soci dimissionari o espulsi;

Designare i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;

Organizzare e curare l’aggiornamento tecnico e professionale dei soci sia in proprio sia delegando la funzione a soci ritenuti idonei;

Proporre all’Assemblea Generale la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e la loro revoca in caso d’inadempienza o inefficienza;

Provvedere alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri e sollevarli dall’incarico in caso d’inadempienza o inefficienza;

Provvedere alla nomina dei rappresentanti F.I.P.D. in seno al Consiglio Italiano di Danza Sportiva (C.I.D.S.) e sollevarli dall’incarico in caso d’inadempienza o inefficienza;

Provvedere alla nomina del vicesegretario se necessario;

Deliberare sull’acquisto, vendita o scambio di qualsiasi proprietà, firmando atti e contratti tramite il Presidente pro-tempore;

Approvare il pagamento di qualsiasi spesa o conto;

Conferire la qualifica di socio onorario secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;

Approvare ed emettere il Regolamento Generale della F.I.P.D. e quello Tecnico, così come richiamato da questo Statuto, nonché tutti gli altri regolamenti che riterrà opportuno emanare al fine di una corretta gestione dell’Associazione e di una coerente regolamentazione delle attività professionali dei soci;

Far rispettare dai soci le norme statutarie e regolamentari;

Deliberare su quant’altro necessario per la soddisfazione dei fini e degli scopi dell’Associazione.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo può avvalersi anche di commissioni e sottocommissioni da esso nominate per il perseguimento del fine specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare di volta in volta parte delle proprie funzioni al Consiglio di Presidenza.

 

 

Art. 7 - Il Consiglio di Presidenza

 

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell’Associazione, dal Vicepresidente Vicario e dal Secondo Vicepresidente, dal Segretario Generale e dal consigliere con maggiore anzianità d’appartenenza alla F.I.P.D. ed, eventualmente da un Socio con particolare esperienza e capacità; esso dura in carica fino all’esaurimento del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio di Presidenza è convocato, in base alla procedura prevista per la convocazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente pro-tempore quando necessario.

Il Consiglio di Presidenza fissa il calendario degli esami professionali, autorizza eventuali sessioni straordinarie e concede la costituzione di sedi decentrate straordinarie per lo svolgimento degli esami stessi.

Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle funzioni specificamente ad esso delegate dallo stesso.

 

 

 

 

Art. 8 - Il Presidente

 

Il Presidente della F.I.P.D. è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Egli:

Ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell’Associazione;

Risponde in proprio della situazione finanziaria dell’Associazione;

Convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza e ne sottoscrive le delibere e gli altri atti all’Organo imputabili, salvo quando si deve procedere all’elezione del Presidente stesso;

Convoca ed invita, a proprio insindacabile giudizio, soci o estranei all’Associazione alle riunioni degli Organi di essa, curando l’indicazione dei motivi della convocazione o dell’invito nel verbale della riunione stessa;

Firma o controfirma gli atti della F.I.P.D., salvo quelli imputabili esclusivamente agli organi indipendenti;

Designa il collegio giudicante per i Campionati Italiani Professionisti e, se richiesto, per altre competizioni.

 

 

Art. 9 - I Vicepresidenti

 

I Vicepresidenti sono due.

Il Vicepresidente Vicario è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Egli sostituisce il Presidente, in caso di suo impedimento o se venuto a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, nella gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con tutti i poteri, obblighi e doveri dello stesso così come descritti nell’art. 6 del presente Statuto, assumendosi le responsabilità previste da detto articolo limitatamente al periodo della gestione in sostituzione.

Il Secondo Vicepresidente è nominato dal Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, dura in carica fin quando rimane in carica il Presidente ed assume, nell’Associazione, compiti di rappresentanza o altri compiti delegati dal Presidente.

Il Secondo Vicepresidente può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento del Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 10 - Il Segretario Generale

 

Il Segretario Generale è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Egli ha il compito di:

Redigere e controfirmare i verbali delle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, e del Consiglio di Presidenza;

Partecipare in qualità di membro alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni del Consiglio di Presidenza;

Provvedere all’esazione delle entrate dell’Associazione non previste da questo Statuto;

Provvedere all’esazione delle quote d’iscrizione alla F.I.P.D.;

Provvedere all’esazione delle tasse d’esame;

Provvedere all’esazione delle quote sociali annue;

Comunicare al Consiglio Direttivo i nominativi dei soci morosi;

Convalidare, tramite controfirma, gli attestati rilasciati dall’Associazione;

Curare l’aggiornamento annuo dell’elenco dei soci dell’Associazione;

Curare la custodia dei libri contabili e dei libro-verbali dell’Associazione nei locali della sede dell’Associazione stessa;

Curare la custodia di tutti i documenti e gli atti relativi alla vita dell’Associazione;

Provvedere all’esecuzione ed all’aggiornamento dell’inventario dei beni dell’Associazione;

Predisporre il bilancio annuale preventivo e il conto consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il Segretario Generale è responsabile del personale dipendente dell’Associazione e se ne avvale per l’espletamento delle proprie funzioni.

Il Segretario Generale può avvalersi dell’opera di un vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo.

 

 

 

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dall’Assemblea Generale per proposta del Consiglio Direttivo, scelti tra professionisti iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti; esso dura in carica un quadriennio ed i singoli membri possono essere rieletti.

In caso d’incapacità o d’inadempienza dei compiti loro conferiti, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere sollevati dall’incarico con delibera dell’Assemblea Generale per proposta del Consiglio Direttivo.

E’ compito dei Revisori dei Conti visionare almeno due volte l’anno i libri contabili dell’Associazione, accertando la regolarità delle entrate e delle uscite e la coerenza dei relativi documenti giustificativi.

Essi dovranno poi verificare la correttezza e la veridicità del bilancio preventivo e del conto consuntivo sulla base delle risultanze contabili dell’Associazione, nonché la coerenza di quello preventivo, e certificare ciò con relazione firmata da allegare agli stessi bilanci prima dell’approvazione di essi da parte dell’Assemblea.    

 

continua

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