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Lo statuto consta di 33 articoli. Per non appesantire le
pagine, lo presento diviso in tre parti.
ARTICOLI 1-11
Art.
1 - Costituzione, denominazione e durata
E’
costituita con atto del notaio Luigi Anderloni di Milano, il
04/12/1951, n. 58303 REP, un’Associazione denominata
Federazione Italiana Professionisti della Danza, di seguito
nel presente statuto denominata anche
"Associazione".
L’Associazione
ha carattere apolitico e aconfessionale e costituisce un ente
tecnico e morale senza fini di lucro.
L’Associazione,
terminerà il 31 Dicembre 2026, e potrà essere prorogata con
delibera dell’Assemblea, presa secondo il modo stabilito dal
Regolamento Generale per le modifiche di Statuto.
Art.
2 - Sede
La
sede legale, direzionale, amministrativa e operativa è posta
in Gallarate, nei locali detenuti in locazione siti in Via
Nicolò Tommaseo n.5.
Per
ciò che concerne le variazioni di sede, la gestione di lei e
del personale a lei preposto si rimanda al Regolamento
Generale, il quale stabilirà le procedure e fisserà i
principi idonei.
Art.
3 - Scopi e fini
L’Associazione
ha lo scopo di promuovere e incoraggiare la diffusione del
ballo, favorendone lo sviluppo in ogni sua forma, sia sociale
sia sportiva, ed in particolare:
Promuovere,
pubblicizzare e rendere manifesta l’arte del ballo in tutte
le sue forme, dal punto di vista sociale e culturale,
educativa e fisica;
Promuovere,
incoraggiare e facilitare gli scambi d’informazioni e
notizie su tutto ciò che concerne il ballo, sia nell’ambito
territoriale nazionale sia estero;
Assicurarsi
che le regole e le norme dettate dall’Associazione tramite,
lo Statuto e il Regolamento Generale e il Regolamento Tecnico,
nonché quant’altro stabilito dagli organi di lei siano da
tutti applicate e rispettate, a tutela degli interessi comuni
di tutti gli associati;
Programmare
ed organizzare annualmente, in accordo con il Consiglio
Italiano di Danza Sportiva (C.I.D.S.) od Official Board (O.B.)
i campionati unificati per professionisti secondo quanto
previsto dal Regolamento Tecnico;
Programmare
ed organizzare annualmente i campionati per professionisti
F.I.P.D., secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico;
mantenere
l’affiliazione al World Dance and Dance Sport Council (W.D.
& D.S.C.);
Promuovere
e incoraggiare i rapporti con le associazioni e le federazioni
professionali ed amatoriali nazionali, estere ed
internazionali;
Organizzare
annualmente corsi d’aggiornamento per professionisti delle
varie discipline;
Operare
in ogni caso ed in ogni modo, al fine di ottenere il pieno
soddisfacimento degli scopi dell’Associazione stessa, così
come indicati nel presente Statuto.
Art.
4 - Organi dell’Associazione
Sono
organi della Federazione Italiana Professionisti della Danza:
L’Assemblea;
Il
Consiglio Direttivo;
Il
Consiglio di Presidenza;
Il
Presidente;
Il
Vicepresidente Vicario;
Il
Secondo Vicepresidente;
Il
Segretario Generale;
Il
Collegio dei Revisori dei Conti;
Il
Collegio dei Probiviri.
Art.
5 - L’Assemblea
Fanno
parte dell’Assemblea i membri effettivi della F.I.P.D. con
diritto di parola, voto, intervento e inserimento argomenti
all’O.d.G. secondo quanto stabilito dal Regolamento
Generale.
Essa
è convocata dal Presidente pro-tempore dell’Associazione in
forma ordinaria o straordinaria tramite lettera ordinaria, da
inviarsi ai Soci almeno trenta giorni prima della data fissata
per lo svolgimento, contenente il luogo, il giorno e l’ora
fissata per la prima e la seconda convocazione e l’ordine
del giorno di lei, secondo il modo previsto dal Regolamento.
L’Assemblea
sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci
effettivi; in seconda convocazione, da fissarsi almeno
un’ora dalla prima, l’Assemblea sarà ritenuta validamente
costituita a prescindere dal numero dei Soci presenti.
L’Assemblea
delibera a maggioranza dei presenti, con votazione palese
salvo quando sia richiesta dal proponente la votazione
segreta; non è ammesso il voto per delega.
L’Assemblea
delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti, quando ciò sia
specificamente richiesto da questo Statuto, o quando si tratti
di modifiche allo stesso.
L’Assemblea
ordinaria è convocata almeno due volte l’anno, una entro il
30 Aprile e una entro il 31 Dicembre., per:
Deliberare
sul bilancio preventivo (entro il 31 Dicembre) e sul costo
consuntivo (entro il 30 Aprile) dell’Associazione, corredati
dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Deliberare
sulla relazione morale dell’Associazione presentata da uno
dei membri del Consiglio Direttivo;
Deliberare
su tutti gli argomenti posti all’O.d.G. per richiesta degli
organi dell’Associazione o dei soci;
Eleggere
il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Segretario
Generale, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori
dei Conti dell’Associazione quando necessario.
L’Assemblea
Straordinaria, convocata dal Presidente pro-tempore
dell’Associazione in proprio o per richiesta di 1/3 dei soci
effettivi o dei 2/3 del Consiglio Direttivo, ha il compito di
deliberare su quanto inserito all’O.d.G. da chi ha richiesto
la convocazione e su quant’altro in esso inserito.
I
Soci onorari hanno diritto di partecipazione e di parola
all’Assemblea, ma non di voto, salvo quando la qualifica di
socio onorario sia rivestita da un soggetto già socio
effettivo.
Art.
6 - Il Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è composto dal Presidente pro-tempore
dell’Associazione, dal Vicepresidente Vicario, dal Secondo
Vicepresidente, dal Segretario Generale nonché dai sei agli
11 consiglieri eletti dall’Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi
membri effettivi sono rieleggibili.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria, almeno una
volta ogni trimestre, e in via straordinaria quando richiesto
dal Presidente o da almeno cinque membri del Consiglio
Direttivo stesso.
Esso
è convocato dal Presidente dell’Associazione tramite
lettera raccomandata a/r o telegramma o telefax indicante il
luogo, la data e l’ora fissata per la prima e seconda
convocazione, nonché l’ordine del giorno di essa; il
Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei
Consiglieri, in seconda convocazione, da fissarsi ad almeno
un’ora dalla prima, esso sarà ritenuto validamente
costituito a prescindere dal numero dei Consiglieri presenti.
Il
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti con
votazione palese, salvo il caso in cui il proponente, la
delibera richieda la votazione segreta; si procederà a
votazione segreta anche quando il voto riguardi la persona di
uno o più soci. In caso di parità, il voto del Presidente
stabilirà la maggioranza.
Il
Consiglio Direttivo deve:
Stabilire
il programma delle attività sociali in relazione ai fini
individuati nell’art. 3 del presente Statuto o indicati
dall’Assemblea;
Comminare
le sanzioni previste dell’art. 18 di questo Statuto;
Decidere
sulla riammissione alla F.I.P.D. dei soci dimissionari o
espulsi;
Designare
i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali
secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;
Organizzare
e curare l’aggiornamento tecnico e professionale dei soci
sia in proprio sia delegando la funzione a soci ritenuti
idonei;
Proporre
all’Assemblea Generale la nomina dei membri del Collegio dei
Revisori dei Conti e la loro revoca in caso d’inadempienza o
inefficienza;
Provvedere
alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri e sollevarli
dall’incarico in caso d’inadempienza o inefficienza;
Provvedere
alla nomina dei rappresentanti F.I.P.D. in seno al Consiglio
Italiano di Danza Sportiva (C.I.D.S.) e sollevarli
dall’incarico in caso d’inadempienza o inefficienza;
Provvedere
alla nomina del vicesegretario se necessario;
Deliberare
sull’acquisto, vendita o scambio di qualsiasi proprietà,
firmando atti e contratti tramite il Presidente pro-tempore;
Approvare
il pagamento di qualsiasi spesa o conto;
Conferire
la qualifica di socio onorario secondo quanto previsto dal
Regolamento Generale;
Approvare
ed emettere il Regolamento Generale della F.I.P.D. e quello
Tecnico, così come richiamato da questo Statuto, nonché
tutti gli altri regolamenti che riterrà opportuno emanare al
fine di una corretta gestione dell’Associazione e di una
coerente regolamentazione delle attività professionali dei
soci;
Far
rispettare dai soci le norme statutarie e regolamentari;
Deliberare
su quant’altro necessario per la soddisfazione dei fini e
degli scopi dell’Associazione.
Per
lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo può
avvalersi anche di commissioni e sottocommissioni da esso
nominate per il perseguimento del fine specifico.
Il
Consiglio Direttivo può delegare di volta in volta parte
delle proprie funzioni al Consiglio di Presidenza.
Art.
7 - Il Consiglio di Presidenza
Il
Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente
dell’Associazione, dal Vicepresidente Vicario e dal Secondo
Vicepresidente, dal Segretario Generale e dal consigliere con
maggiore anzianità d’appartenenza alla F.I.P.D. ed,
eventualmente da un Socio con particolare esperienza e capacità;
esso dura in carica fino all’esaurimento del mandato del
Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio di Presidenza è convocato, in base alla procedura
prevista per la convocazione del Consiglio Direttivo, dal
Presidente pro-tempore quando necessario.
Il
Consiglio di Presidenza fissa il calendario degli esami
professionali, autorizza eventuali sessioni straordinarie e
concede la costituzione di sedi decentrate straordinarie per
lo svolgimento degli esami stessi.
Il
Consiglio di Presidenza coadiuva il Consiglio Direttivo
nell’espletamento delle funzioni specificamente ad esso
delegate dallo stesso.
Art.
8 - Il Presidente
Il
Presidente della F.I.P.D. è eletto dall’Assemblea dei soci,
dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Egli:
Ha
la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale
dell’Associazione;
Risponde
in proprio della situazione finanziaria dell’Associazione;
Convoca
e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il
Consiglio di Presidenza e ne sottoscrive le delibere e gli
altri atti all’Organo imputabili, salvo quando si deve
procedere all’elezione del Presidente stesso;
Convoca
ed invita, a proprio insindacabile giudizio, soci o estranei
all’Associazione alle riunioni degli Organi di essa, curando
l’indicazione dei motivi della convocazione o dell’invito
nel verbale della riunione stessa;
Firma
o controfirma gli atti della F.I.P.D., salvo quelli imputabili
esclusivamente agli organi indipendenti;
Designa
il collegio giudicante per i Campionati Italiani
Professionisti e, se richiesto, per altre competizioni.
Art.
9 - I Vicepresidenti
I
Vicepresidenti sono due.
Il
Vicepresidente Vicario è eletto dall’Assemblea dei Soci,
dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Egli
sostituisce il Presidente, in caso di suo impedimento o se
venuto a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, nella
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con
tutti i poteri, obblighi e doveri dello stesso così come
descritti nell’art. 6 del presente Statuto, assumendosi le
responsabilità previste da detto articolo limitatamente al
periodo della gestione in sostituzione.
Il
Secondo Vicepresidente è nominato dal Presidente, previo
parere favorevole del Consiglio Direttivo, dura in carica fin
quando rimane in carica il Presidente ed assume,
nell’Associazione, compiti di rappresentanza o altri compiti
delegati dal Presidente.
Il
Secondo Vicepresidente può essere revocato in qualsiasi
momento con provvedimento del Presidente, previo parere
favorevole del Consiglio Direttivo.
Art.
10 - Il Segretario Generale
Il
Segretario Generale è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura
in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Egli
ha il compito di:
Redigere
e controfirmare i verbali delle riunioni delle Assemblee, del
Consiglio Direttivo, e del Consiglio di Presidenza;
Partecipare
in qualità di membro alle Assemblee, alle riunioni del
Consiglio Direttivo e alle riunioni del Consiglio di
Presidenza;
Provvedere
all’esazione delle entrate dell’Associazione non previste
da questo Statuto;
Provvedere
all’esazione delle quote d’iscrizione alla F.I.P.D.;
Provvedere
all’esazione delle tasse d’esame;
Provvedere
all’esazione delle quote sociali annue;
Comunicare
al Consiglio Direttivo i nominativi dei soci morosi;
Convalidare,
tramite controfirma, gli attestati rilasciati
dall’Associazione;
Curare
l’aggiornamento annuo dell’elenco dei soci
dell’Associazione;
Curare
la custodia dei libri contabili e dei libro-verbali
dell’Associazione nei locali della sede dell’Associazione
stessa;
Curare
la custodia di tutti i documenti e gli atti relativi alla vita
dell’Associazione;
Provvedere
all’esecuzione ed all’aggiornamento dell’inventario dei
beni dell’Associazione;
Predisporre
il bilancio annuale preventivo e il conto consuntivo
dell’Associazione da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
Il
Segretario Generale è responsabile del personale dipendente
dell’Associazione e se ne avvale per l’espletamento delle
proprie funzioni.
Il
Segretario Generale può avvalersi dell’opera di un
vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo.
Art.
11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri
nominati dall’Assemblea Generale per proposta del Consiglio
Direttivo, scelti tra professionisti iscritti all’Albo dei
Revisori dei Conti; esso dura in carica un quadriennio ed i
singoli membri possono essere rieletti.
In
caso d’incapacità o d’inadempienza dei compiti loro
conferiti, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
debbono essere sollevati dall’incarico con delibera
dell’Assemblea Generale per proposta del Consiglio
Direttivo.
E’
compito dei Revisori dei Conti visionare almeno due volte
l’anno i libri contabili dell’Associazione, accertando la
regolarità delle entrate e delle uscite e la coerenza dei
relativi documenti giustificativi.
Essi
dovranno poi verificare la correttezza e la veridicità del
bilancio preventivo e del conto consuntivo sulla base delle
risultanze contabili dell’Associazione, nonché la coerenza
di quello preventivo, e certificare ciò con relazione firmata
da allegare agli stessi bilanci prima dell’approvazione di
essi da parte dell’Assemblea.
continua
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